Il trasferimento di un immobile comporta una serie di responsabilità per entrambe le parti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle spese condominiali straordinarie. In alcuni casi, queste spese possono creare confusione su chi debba pagarle: il venditore, che ha goduto dell’immobile fino alla vendita, o l’acquirente, che ne diventa proprietario? Per risolvere questa questione, entra in gioco il principio di solidarietà nel pagamento delle spese condominiali straordinarie.

SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE: COSA SONO?

Le spese condominiali si dividono in due categorie principali:

  • Spese ordinarie: Riguardano la gestione quotidiana del condominio, come la pulizia delle aree comuni, il pagamento delle utenze, la manutenzione ordinaria e le spese amministrative.
  • Spese straordinarie: Riguardano interventi occasionali o straordinari che non fanno parte della normale manutenzione, come la ristrutturazione della facciata, il rifacimento del tetto, la riparazione degli impianti condominiali o il consolidamento strutturale dell’edificio.

Le spese straordinarie sono spesso più ingenti rispetto a quelle ordinarie e, di conseguenza, richiedono una pianificazione e una ripartizione più complessa tra i condomini.

 

PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ NEL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE

Quando un immobile viene venduto, può capitare che siano state deliberate delle spese straordinarie dal condominio poco prima della vendita, o addirittura che siano in corso lavori per interventi straordinari. A questo punto, sorge una domanda fondamentale: chi deve pagare queste spese? La risposta si trova nell’articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, che stabilisce il principio di solidarietà tra venditore e acquirente.
Secondo questo principio:

  • L’acquirente è solidalmente responsabile con il venditore per il pagamento delle spese condominiali straordinarie già deliberate o dovute al momento della vendita dell’immobile.
  • Il condominio può richiedere il pagamento delle spese straordinarie sia al venditore che all’acquirente, lasciando a loro la responsabilità di stabilire chi effettivamente deve farsi carico delle spese.

 

DELIBERA E COMPETENZA DELLE SPESE

Un aspetto fondamentale per capire chi deve pagare le spese straordinarie è il momento in cui queste sono state deliberate dall’assemblea condominiale:

  • Spese deliberate prima della vendita: Se le spese straordinarie sono state deliberate dall’assemblea prima del trasferimento di proprietà, il venditore è tenuto a pagare tali spese. Tuttavia, poiché il principio di solidarietà impone una responsabilità congiunta, l’acquirente potrebbe essere chiamato a pagare, con la possibilità di rivalersi successivamente sul venditore.
  • Spese deliberate dopo la vendita: Se l’assemblea delibera interventi straordinari dopo il rogito notarile (la data in cui l’immobile è ufficialmente trasferito), queste spese competono unicamente all’acquirente, in quanto nuovo proprietario.

 

ACCORDI TRA VENDITORE E ACQUIRENTE

Sebbene il principio di solidarietà stabilisca che il condominio possa richiedere il pagamento delle spese a entrambe le parti, venditore e acquirente possono accordarsi preventivamente su chi debba farsi carico delle spese straordinarie. Spesso, tali accordi vengono inseriti nel contratto di compravendita, per evitare malintesi o future controversie. Alcuni esempi di accordi includono:

  • Il venditore si impegna a pagare tutte le spese deliberate fino al giorno della vendita;
  • L’acquirente accetta di farsi carico di eventuali spese già deliberate, a patto di ottenere uno sconto sul prezzo di acquisto;
  • Le parti decidono di dividere equamente le spese straordinarie in base alla data di delibera e al godimento dell’immobile.

 

RIVALSA E REGOLAMENTAZIONE DEI PAGAMENTI

In caso di mancato pagamento, l’amministratore di condominio può agire sia contro il venditore che contro l’acquirente, facendo leva sul principio di solidarietà. Tuttavia, se l’acquirente si trova a pagare spese che, secondo l’accordo con il venditore, non dovrebbero spettargli, può agire in rivalsa contro il venditore, richiedendo il rimborso di quanto pagato.

 

RUOLO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L’amministratore di condominio ha il compito di informare il nuovo proprietario della situazione economica dell’immobile acquistato, specificando se vi siano spese straordinarie già deliberate e non ancora saldate. È buona prassi, quindi, che l’acquirente chieda una dichiarazione scritta dall’amministratore, in cui sia specificato se l’immobile è in regola con i pagamenti delle spese condominiali o se sono previste spese straordinarie già deliberate.

 

COME EVITARE CONTROVERSIE

Per evitare conflitti tra venditore e acquirente, è consigliabile seguire alcune buone prassi:

  • Controllare il verbale dell’assemblea: Prima di acquistare un immobile, è utile chiedere copia dei verbali delle ultime assemblee condominiali per verificare se siano state deliberate spese straordinarie.
  • Inserire clausole nel contratto di vendita: È sempre opportuno che il contratto di compravendita indichi chiaramente chi deve sostenere le spese straordinarie deliberate prima della vendita. Questo aiuta a prevenire future dispute tra venditore e acquirente.
  • Chiedere una liberatoria: Al momento del rogito, l’acquirente può richiedere una dichiarazione liberatoria all’amministratore che attesti l’assenza di debiti relativi alle spese condominiali straordinarie.

 

PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ NEL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE TRA VENDITORE E ACQUIRENTE

Il principio di solidarietà nel pagamento delle spese condominiali straordinarie è un meccanismo volto a garantire che il condominio riceva i fondi necessari per la manutenzione degli spazi comuni. Tuttavia, per evitare conflitti tra venditore e acquirente, è fondamentale una chiara regolamentazione contrattuale e una buona comunicazione con l’amministratore di condominio. La trasparenza e la pianificazione accurata delle spese straordinarie sono elementi chiave per una compravendita immobiliare serena e senza sorprese.

 

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Foto Agenzia Liverani