La scelta dei fornitori per la manutenzione e i servizi di un condominio è un tema centrale nella gestione delle parti comuni. Spesso, i condomini si chiedono se l’amministratore abbia il potere di selezionare autonomamente i fornitori o se questa decisione debba passare dall’assemblea condominiale. La risposta dipende dalla tipologia di intervento (ordinario o straordinario) e dalle regole stabilite dal Codice Civile e dal regolamento condominiale.

SCELTA DEI FORNITORI: COMPETENZA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO O DELL’ASSEMBLEA?

La gestione del condominio si suddivide in due ambiti principali:

  • Gestione ordinaria: interventi di manutenzione ricorrente e servizi essenziali, come pulizie, giardinaggio, riscaldamento o ascensore.
  • Gestione straordinaria: lavori di ristrutturazione o interventi di maggiore rilevanza economica.

PER LA GESTIONE ORDINARIA

L’amministratore, in quanto responsabile della gestione quotidiana del condominio, può scegliere i fornitori in autonomia, a meno che il regolamento condominiale o l’assemblea non stabiliscano diversamente. La legge gli attribuisce questo potere per garantire:

  • Prontezza negli interventi, evitando lunghe attese per ottenere approvazioni assembleari.
  • Continuità dei servizi essenziali, come la manutenzione dell’ascensore o la pulizia delle scale.

Tuttavia, la scelta deve sempre rispettare i criteri di trasparenza e convenienza economica. L’amministratore deve:

  • Confrontare più preventivi, quando possibile.
  • Garantire che i fornitori siano qualificati e offrano un buon rapporto qualità-prezzo.

PER LA GESTIONE STRAORDINARIA

In caso di interventi straordinari, come rifacimenti di facciate, ristrutturazioni o installazione di nuovi impianti, la scelta dei fornitori spetta all’assemblea condominiale.

  • L’amministratore ha il compito di raccogliere i preventivi e presentarli all’assemblea.
  • L’assemblea, con le maggioranze previste dalla legge, delibera sull’approvazione dei lavori e sulla scelta del fornitore.

 

LIMITI AL POTERE DECISIONALE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Nonostante il margine di autonomia, l’amministratore è soggetto a una serie di limiti:

  • Regolamento condominiale: se il regolamento prevede che l’assemblea approvi tutti i contratti, anche quelli relativi alla gestione ordinaria, l’amministratore deve attenersi a queste disposizioni.
  • Trasparenza verso i condomini: l’amministratore deve sempre informare l’assemblea delle decisioni prese, anche per interventi ordinari.
  • Richiesta di pareri preventivi: in caso di dubbi o interventi che si trovano al confine tra ordinario e straordinario, è buona prassi consultare l’assemblea.

 

RUOLO DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE NELLA VERIFICA DEI FORNITORI

L’assemblea condominiale ha il potere di:

  • Chiedere chiarimenti sulle scelte effettuate dall’amministratore.
  • Proporre fornitori alternativi, se ritiene che quelli selezionati dall’amministratore non siano adeguati.
  • Revocare un contratto, se emergono irregolarità o se il servizio non soddisfa le aspettative.

NOMINA DI UN CONSIGLIO CONDOMINIALE

Per facilitare il controllo, l’assemblea può nominare un consiglio condominiale. Questo organo ha il compito di:

  • Verificare i preventivi e i contratti.
  • Collaborare con l’amministratore nella scelta dei fornitori.
  • Monitorare la qualità dei servizi offerti.

 

COSA DICE LA LEGGE?

L’articolo 1130 del Codice Civile stabilisce che l’amministratore ha il dovere di eseguire le delibere dell’assemblea e gestire i servizi comuni. Tuttavia, l’articolo 1135 del Codice Civile precisa che gli interventi straordinari e i relativi contratti devono essere deliberati dall’assemblea. Questa distinzione è fondamentale per comprendere i confini tra autonomia dell’amministratore e potere decisionale dell’assemblea.

 

COME DEVE COMPORTARSI L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER SCEGLIERE I FORNITORI?

Per garantire una gestione corretta e trasparente, l’amministratore dovrebbe:

  • Raccogliere più preventivi per confrontare i prezzi e le condizioni offerte.
  • Presentare i preventivi all’assemblea, anche per interventi ordinari, se richiesto dal regolamento o dai condomini.
  • Verificare l’affidabilità dei fornitori, controllando le certificazioni, le referenze e le esperienze precedenti.
  • Comunicare con chiarezza le ragioni della scelta di un determinato fornitore.

EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE

L’amministratore non deve mai favorire fornitori con cui ha rapporti personali o economici. Un comportamento etico è essenziale per mantenere la fiducia dei condomini.

 

COSA FARE IN CASO DI CONTESTAZIONI?

Se i condomini ritengono che l’amministratore abbia agito in modo scorretto nella scelta dei fornitori, possono:

  • Chiedere chiarimenti durante l’assemblea.
  • Richiedere la revisione dei contratti stipulati.
  • Revocare l’amministratore, in caso di gravi irregolarità.

In situazioni estreme, è possibile rivolgersi al tribunale per ottenere l’annullamento dei contratti o il risarcimento di eventuali danni.

 

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PUÒ SCEGLIERE I FORNITORI DELL’IMMOBILE?

L’amministratore di condominio può scegliere i fornitori in autonomia solo per gli interventi di gestione ordinaria, purché rispetti i principi di trasparenza, economicità e professionalità. Per i lavori straordinari, invece, la decisione spetta all’assemblea condominiale. Una buona gestione richiede collaborazione tra amministratore e condomini, basata su comunicazione chiara, rispetto delle regole e controllo condiviso. Questo equilibrio garantisce una gestione efficace e previene conflitti o incomprensioni.

 

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Foto Agenzia Liverani