L’amministratore di condominio è una figura centrale nella gestione della vita condominiale e possiede specifici poteri conferitigli dal Codice Civile e dalle delibere dell’assemblea condominiale. I poteri dell’amministratore di condominio si estendono alla gestione economica, legale e tecnica dell’edificio e vengono esercitati nel rispetto della legge e nell’interesse dei condomini.

BASE GIURIDICA DEI POTERI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

I poteri dell’amministratore sono disciplinati dagli articoli del Codice Civile, in particolare:

  • Articolo 1130 c.c.: elenca i compiti e le funzioni principali dell’amministratore.
  • Articolo 1131 c.c.: stabilisce i poteri di rappresentanza dell’amministratore nei confronti di terzi e in giudizio.
  • Articolo 1129 c.c.: regola la nomina, la revoca e gli obblighi dell’amministratore.

L’amministratore, dunque, agisce come un rappresentante legale del condominio con poteri ben definiti.

 

POTERI DI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Uno dei compiti principali dell’amministratore è la gestione delle finanze condominiali. I suoi poteri in questo ambito comprendono:

RISCOSSIONE DELLE QUOTE CONDOMINIALI

L’amministratore ha il potere di:

  • Richiedere il pagamento delle quote condominiali dovute da ciascun condomino.
  • Agire legalmente contro i condomini morosi, anche senza previa autorizzazione dell’assemblea (art. 63 disp. att. c.c.).

GESTIONE DEL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE

L’amministratore deve gestire un conto corrente intestato al condominio e utilizzarlo per tutte le transazioni finanziarie, garantendo trasparenza nella gestione economica.

PAGAMENTO DEI FORNITORI E DELLE SPESE COMUNI

Può disporre pagamenti per forniture, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (se autorizzata), stipendi del personale condominiale e altri obblighi fiscali.

PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE 

L’amministratore ha il dovere di presentare all’assemblea un rendiconto dettagliato della gestione finanziaria del condominio, evidenziando entrate, uscite e saldo del conto corrente condominiale.

 

POTERI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’EDIFICIO

L’amministratore ha l’autorità di:

  • Sovrintendere alla manutenzione ordinaria (es. pulizia scale, giardinaggio, illuminazione condominiale, riparazioni di routine).
  • Disporre interventi urgenti, anche senza previa approvazione assembleare, se sono necessari per evitare danni gravi a persone o cose (art. 1135, comma 2, c.c.).
  • Contrattare e supervisionare fornitori e ditte esterne per la manutenzione dell’edificio.

Se i lavori riguardano interventi straordinari di grande entità, è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea.

 

POTERI DI RAPPRESENTANZA E LEGALI

L’amministratore rappresenta legalmente il condominio e può:

AGIRE IN GIUDIZIO

L’amministratore ha il potere di rappresentare il condominio in tribunale per cause relative a:

  • Recupero di crediti nei confronti di condomini morosi.
  • Controversie con fornitori o terzi.
  • Liti derivanti da responsabilità del condominio (es. danni a terzi causati da parti comuni).

Tuttavia, per cause di particolare rilevanza economica, l’amministratore deve ottenere l’autorizzazione dell’assemblea.

RAPPRESENTANZA NEI CONTRATTI

L’amministratore può stipulare contratti per conto del condominio, come:

FAR RISPETTARE IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE

Ha il potere di:

  • Applicare sanzioni ai condomini che violano il regolamento condominiale.
  • Diffidare formalmente chi non rispetta le norme.
  • Intervenire in caso di comportamenti che ledono la convivenza condominiale.

 

POTERI DI CONVOCAZIONE E DECISIONE ASSEMBLEARE

L’amministratore deve:

  • Convocare l’assemblea almeno una volta all’anno.
  • Redigere il bilancio preventivo e consuntivo.
  • Informare i condomini su questioni importanti.
  • Eseguire le decisioni dell’assemblea senza discrezionalità personale.

 

LIMITI AI POTERI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L’amministratore non può:

  • Prendere decisioni non autorizzate dall’assemblea per interventi non urgenti.
  • Effettuare spese straordinarie senza previa approvazione dell’assemblea.
  • Modificare il regolamento condominiale senza delibera assembleare.
  • Esercitare poteri oltre quelli previsti dalla legge e dal regolamento condominiale.

Se l’amministratore agisce oltre i propri poteri, può essere revocato e rispondere legalmente delle sue azioni.

 

POTERI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L’amministratore di condominio ha poteri ampi, ma ben definiti, che gli permettono di gestire le finanze, la manutenzione, i rapporti con i fornitori e le questioni legali del condominio. Tuttavia, deve sempre operare nel rispetto della legge e delle decisioni dell’assemblea condominiale. La scelta di un amministratore competente è fondamentale per il buon funzionamento della vita condominiale, garantendo trasparenza, efficienza e tutela degli interessi dei condomini.

 

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Foto Agenzia Liverani