L’amministratore di condominio è una figura centrale nella gestione della vita condominiale e possiede specifici poteri conferitigli dal Codice Civile e dalle delibere dell’assemblea condominiale. I poteri dell’amministratore di condominio si estendono alla gestione economica, legale e tecnica dell’edificio e vengono esercitati nel rispetto della legge e nell’interesse dei condomini.
BASE GIURIDICA DEI POTERI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
I poteri dell’amministratore sono disciplinati dagli articoli del Codice Civile, in particolare:
- Articolo 1130 c.c.: elenca i compiti e le funzioni principali dell’amministratore.
- Articolo 1131 c.c.: stabilisce i poteri di rappresentanza dell’amministratore nei confronti di terzi e in giudizio.
- Articolo 1129 c.c.: regola la nomina, la revoca e gli obblighi dell’amministratore.
L’amministratore, dunque, agisce come un rappresentante legale del condominio con poteri ben definiti.
POTERI DI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Uno dei compiti principali dell’amministratore è la gestione delle finanze condominiali. I suoi poteri in questo ambito comprendono:
RISCOSSIONE DELLE QUOTE CONDOMINIALI
L’amministratore ha il potere di:
- Richiedere il pagamento delle quote condominiali dovute da ciascun condomino.
- Agire legalmente contro i condomini morosi, anche senza previa autorizzazione dell’assemblea (art. 63 disp. att. c.c.).
GESTIONE DEL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE
L’amministratore deve gestire un conto corrente intestato al condominio e utilizzarlo per tutte le transazioni finanziarie, garantendo trasparenza nella gestione economica.
PAGAMENTO DEI FORNITORI E DELLE SPESE COMUNI
Può disporre pagamenti per forniture, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (se autorizzata), stipendi del personale condominiale e altri obblighi fiscali.
PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE
L’amministratore ha il dovere di presentare all’assemblea un rendiconto dettagliato della gestione finanziaria del condominio, evidenziando entrate, uscite e saldo del conto corrente condominiale.
POTERI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’EDIFICIO
L’amministratore ha l’autorità di:
- Sovrintendere alla manutenzione ordinaria (es. pulizia scale, giardinaggio, illuminazione condominiale, riparazioni di routine).
- Disporre interventi urgenti, anche senza previa approvazione assembleare, se sono necessari per evitare danni gravi a persone o cose (art. 1135, comma 2, c.c.).
- Contrattare e supervisionare fornitori e ditte esterne per la manutenzione dell’edificio.
Se i lavori riguardano interventi straordinari di grande entità, è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea.
POTERI DI RAPPRESENTANZA E LEGALI
L’amministratore rappresenta legalmente il condominio e può:
AGIRE IN GIUDIZIO
L’amministratore ha il potere di rappresentare il condominio in tribunale per cause relative a:
- Recupero di crediti nei confronti di condomini morosi.
- Controversie con fornitori o terzi.
- Liti derivanti da responsabilità del condominio (es. danni a terzi causati da parti comuni).
Tuttavia, per cause di particolare rilevanza economica, l’amministratore deve ottenere l’autorizzazione dell’assemblea.
RAPPRESENTANZA NEI CONTRATTI
L’amministratore può stipulare contratti per conto del condominio, come:
- Contratti di manutenzione con imprese.
- Assicurazioni per l’edificio.
- Fornitura di servizi (pulizia, portineria, vigilanza, ecc.).
FAR RISPETTARE IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE
Ha il potere di:
- Applicare sanzioni ai condomini che violano il regolamento condominiale.
- Diffidare formalmente chi non rispetta le norme.
- Intervenire in caso di comportamenti che ledono la convivenza condominiale.
POTERI DI CONVOCAZIONE E DECISIONE ASSEMBLEARE
L’amministratore deve:
- Convocare l’assemblea almeno una volta all’anno.
- Redigere il bilancio preventivo e consuntivo.
- Informare i condomini su questioni importanti.
- Eseguire le decisioni dell’assemblea senza discrezionalità personale.
LIMITI AI POTERI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
L’amministratore non può:
- Prendere decisioni non autorizzate dall’assemblea per interventi non urgenti.
- Effettuare spese straordinarie senza previa approvazione dell’assemblea.
- Modificare il regolamento condominiale senza delibera assembleare.
- Esercitare poteri oltre quelli previsti dalla legge e dal regolamento condominiale.
Se l’amministratore agisce oltre i propri poteri, può essere revocato e rispondere legalmente delle sue azioni.
POTERI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
L’amministratore di condominio ha poteri ampi, ma ben definiti, che gli permettono di gestire le finanze, la manutenzione, i rapporti con i fornitori e le questioni legali del condominio. Tuttavia, deve sempre operare nel rispetto della legge e delle decisioni dell’assemblea condominiale. La scelta di un amministratore competente è fondamentale per il buon funzionamento della vita condominiale, garantendo trasparenza, efficienza e tutela degli interessi dei condomini.
****
Lo Studio rimane a disposizione per ogni e qualsivoglia chiarimento in merito.
Per conoscere i servizi che si offrono rimandiamo alla pagina dei Servizi.
Foto Agenzia Liverani