Il Decreto Rilancio ha introdotto il c.d. Superbonus ovverosia una misura di agevolazione economica di per l’esecuzione specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il Superbonus, infatti, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per i predetti interventi che rispettino determinate condizioni.
LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL SUPERBONUS
Anzitutto, occorre premettere che il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Ai sensi dell’art. 119 del Decreto Rilancio, il contribuente ha diritto alla detrazione delle spese documentate relative alle seguenti tipologie di interventi c.d. trainanti:
- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici;
- Interventi antisisimici previsti dal c.d. sismabonus di cui ai commi 1 bis a 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
Il Superbonus può essere anche applicato all’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
In caso di esecuzione di uno dei predetti interventi, il Superbonus può essere applicato – a condizione che vengano eseguiti congiuntamente – anche ai seguenti interventi c.d. trainati:
- di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter de decreto legge n. 63 del 2013.
Il Superbonus può essere applicato ai seguenti interventi a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati nell’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
CHI PUO’ USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONE DEL SUPERBONUS?
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni;
- Istituti Autonomi di Case Popolari;
Il Superbonus è stato inoltre esteso alle spese sostenute dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per le seguenti categorie di soggetti:
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 226, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
LA MISURA DELLA DETRAZIONE DEL SUPERBONUS
La detrazione riconosciuta dal Superbonus è pari al 110 % da ripartire trai soggetti aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
La detrazione d’imposta previste dal Superbonus è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi e non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi.
LIMITI AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI DAL SUPERBONUS
INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI
Per gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo di spese pari a:
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- 50.000,00 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due o otto unità immobiliari; 30.000,00 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, la detrazione prevista dal Superbonus è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a:
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- 20.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, la detrazione prevista dal Superbonus è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000,ooo euro per singola unità immobiliare.
Per gli interventi antisismici (sismabonus), la detrazione prevista dal Superbonus può essere calcolato su un ammontare di spesa massimo di € 136.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, in 10 quote annuali di pari importo.
INTERVENTI AGGIUNTIVI O TRAINATI
Il Superbonus, come detto, spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, già analizzati.
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Gli interventi di efficientamento energetico danno diritto al Superbonus ove detti interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classiche energetica più alta.
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
Il Superbonus si applica anche alle spese sostenute per:
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- Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
- Sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
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La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
La detrazione in tal caso spetta su un ammontare massimo di spese pari ad euro 3.000,00.
REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS
Ai fini dell’applicazione della detrazione al 110% prevista dal Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:
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- Rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico;
- Assicurare, anche congiuntamente agli interventi aggiuntivi, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
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