Il conto corrente condominiale è uno strumento centrale nella gestione finanziaria del condominio. Con l’entrata in vigore della Legge n. 220/2012, nota come Riforma del Condominio, il legislatore ha previsto espressamente l’obbligo di apertura e utilizzo di un conto corrente intestato al condominio. Questa novità normativa ha rappresentato un importante passo in avanti verso la trasparenza gestionale, la tracciabilità dei movimenti finanziari e la tutela dei condòmini, contribuendo a prevenire irregolarità e abusi da parte dell’amministratore.
RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE
L’obbligo del conto corrente condominiale è disciplinato dall’art. 1129, comma 7, c.c., che così dispone:
“L’amministratore è tenuto ad aprire ed utilizzare un conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Ogni somma ricevuta a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché ogni somma a qualsiasi titolo erogata per conto del condominio, deve transitare su tale conto.”
Tale norma è inderogabile e ha una funzione fondamentale: evitare commistioni tra il patrimonio personale dell’amministratore e quello del condominio.
NATURA E FINALITÀ DEL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE
Il conto corrente condominiale ha natura strumentale rispetto alla gestione economica dell’edificio. Esso:
- consente la separazione patrimoniale tra i fondi del condominio e quelli personali dell’amministratore;
- garantisce la trasparenza contabile;
- permette la verificabilità dei movimenti da parte dei condòmini;
- costituisce documento giustificativo per i rendiconti da presentare in assemblea;
- rappresenta una tutela contro la malagestione.
INTESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE
INTESTAZIONE
Il conto deve essere intestato al condominio, non all’amministratore. L’intestazione deve contenere:
- il nome “Condominio di Via/Piazza…”;
- il codice fiscale del condominio, non quello dell’amministratore.
TIPOLOGIA
Il conto può essere:
- bancario o postale,
- ordinario, online o dedicato (gestione separata di più edifici), purché soddisfi i requisiti di tracciabilità e accessibilità.
APERTURA DEL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE: PROCEDURA
L’apertura del conto richiede:
- Codice fiscale del condominio (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate);
- Verbale di nomina dell’amministratore;
- Documento di identità dell’amministratore;
- Eventuale delibera assembleare autorizzativa.
Anche se non è obbligatoria una delibera per l’apertura del conto, è consigliabile approvarla in assemblea per garantire massima trasparenza.
MOVIMENTAZIONE DEL CONTO
Ogni operazione finanziaria del condominio deve transitare dal conto corrente:
- versamenti dei condòmini (rate ordinarie e straordinarie),
- pagamenti ai fornitori (manutenzioni, assicurazioni, utenze),
- compensi all’amministratore,
- anticipazioni o rimborsi.
È vietato gestire fondi in contanti o su conti non intestati al condominio.
ACCESSO AL CONTO DA PARTE DEI CONDOMINI
L’art. 1129, comma 7, c.c. stabilisce anche che:
“Ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica e della documentazione giustificativa.”
Questo significa che i condòmini hanno il diritto di:
- visionare gli estratti conto;
- chiedere giustificazioni scritte;
- ottenere copia dei movimenti.
L’accesso va esercitato per il tramite dell’amministratore, il quale non può opporsi arbitrariamente.
SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO
Il mancato rispetto dell’obbligo di apertura e utilizzo del conto corrente condominiale comporta:
- revoca giudiziale dell’amministratore (art. 1129, comma 11, c.c.);
- responsabilità civile per danni patrimoniali arrecati al condominio;
- impugnabilità del rendiconto;
- possibili profili penali, in caso di appropriazione indebita o truffa.
I condòmini possono rivolgersi al tribunale ordinario per chiedere la revoca dell’amministratore e il risarcimento del danno.
CONTO UNICO O MULTIPLI PER EDIFICI GESTITI DALLO STESSO AMMINISTRATORE
In caso di amministratori che gestiscono più condomini, è vietata la commistione dei fondi. Ogni condominio deve avere:
- un conto separato e autonomo,
- movimentazioni distinte.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’utilizzo promiscuo di fondi condominiali è illecito e giustifica la revoca per giusta causa (Cass. Civ. n. 19210/2020).
RENDICONTAZIONE E CONTO CORRENTE
Il conto corrente rappresenta la base documentale del rendiconto annuale previsto dall’art. 1130-bis c.c. Esso deve contenere:
- registro di contabilità,
- riepilogo finanziario,
- nota esplicativa,
- prova dei movimenti bancari.
Il rendiconto approvato in assemblea deve poter essere ricostruito e verificato attraverso gli estratti conto.
CASI PARTICOLARI E DOMANDE FREQUENTI
È POSSIBILE AVERE PIÚ CONTI CORRENTI?
Sì, ad esempio per separare i fondi ordinari da quelli straordinari. Tuttavia, tutti devono essere intestati al condominio.
L’AMMINISTRATORE PUÒ DELEGARE UN COLLABORATORE A GESTIRE IL CONTO?
Solo con poteri espressi e limitatamente a singole operazioni. La responsabilità resta in capo all’amministratore.
COSA SUCCEDE SE L’AMMINISTRATORE UTILIZZA UN CONTO PERSONALE?
L’utilizzo di un conto personale configura:
- violazione dell’art. 1129 c.c.;
- motivo di revoca giudiziale;
- possibile illecito penale.
GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO
- Cass. Civ. n. 19210/2020: è legittima la revoca dell’amministratore che utilizza un conto unico per più condomini.
- Cass. Civ. n. 13173/2016: la trasparenza dei movimenti bancari è parte integrante della corretta gestione.
- Trib. Milano, sent. n. 1286/2019: l’omessa apertura del conto condominiale è grave inadempimento gestionale.
VANTAGGI DEL CONTO CORENTE CONDOMINIALE
| Vantaggio | Descrizione |
|---|---|
| Tracciabilità | Ogni movimento è verificabile e documentabile |
| Sicurezza | I fondi sono protetti da appropriazioni indebite |
| Controllo | I condòmini possono vigilare sulla gestione |
| Trasparenza | Rafforza il rapporto fiduciario tra amministratore e condòmini |
| Professionalità | Migliora la qualità della gestione contabile |
CONTO CORRENTE CONDOMINIALE
Il conto corrente condominiale non è solo un obbligo giuridico, ma un elemento essenziale per una gestione sana, trasparente e moderna del condominio. La sua corretta istituzione e amministrazione:
- tutela il patrimonio dei condòmini,
- riduce il rischio di controversie,
- favorisce una gestione ordinata e verificabile.
Ogni amministratore dovrebbe considerarlo non come un peso burocratico, ma come uno strumento di buona amministrazione e di valorizzazione della propria professionalità.
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Foto Agenzia Liverani