Il conto corrente condominiale è uno strumento centrale nella gestione finanziaria del condominio. Con l’entrata in vigore della Legge n. 220/2012, nota come Riforma del Condominio, il legislatore ha previsto espressamente l’obbligo di apertura e utilizzo di un conto corrente intestato al condominio. Questa novità normativa ha rappresentato un importante passo in avanti verso la trasparenza gestionale, la tracciabilità dei movimenti finanziari e la tutela dei condòmini, contribuendo a prevenire irregolarità e abusi da parte dell’amministratore.

RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE

L’obbligo del conto corrente condominiale è disciplinato dall’art. 1129, comma 7, c.c., che così dispone:

“L’amministratore è tenuto ad aprire ed utilizzare un conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Ogni somma ricevuta a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché ogni somma a qualsiasi titolo erogata per conto del condominio, deve transitare su tale conto.”

Tale norma è inderogabile e ha una funzione fondamentale: evitare commistioni tra il patrimonio personale dell’amministratore e quello del condominio.

 

NATURA E FINALITÀ DEL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE

Il conto corrente condominiale ha natura strumentale rispetto alla gestione economica dell’edificio. Esso:

  • consente la separazione patrimoniale tra i fondi del condominio e quelli personali dell’amministratore;
  • garantisce la trasparenza contabile;
  • permette la verificabilità dei movimenti da parte dei condòmini;
  • costituisce documento giustificativo per i rendiconti da presentare in assemblea;
  • rappresenta una tutela contro la malagestione.

 

INTESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE

INTESTAZIONE

Il conto deve essere intestato al condominio, non all’amministratore. L’intestazione deve contenere:

  • il nome “Condominio di Via/Piazza…”;
  • il codice fiscale del condominio, non quello dell’amministratore.

TIPOLOGIA

Il conto può essere:

  • bancario o postale,
  • ordinario, online o dedicato (gestione separata di più edifici), purché soddisfi i requisiti di tracciabilità e accessibilità.

 

APERTURA DEL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE: PROCEDURA

L’apertura del conto richiede:

  1. Codice fiscale del condominio (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate);
  2. Verbale di nomina dell’amministratore;
  3. Documento di identità dell’amministratore;
  4. Eventuale delibera assembleare autorizzativa.

Anche se non è obbligatoria una delibera per l’apertura del conto, è consigliabile approvarla in assemblea per garantire massima trasparenza.

 

MOVIMENTAZIONE DEL CONTO

Ogni operazione finanziaria del condominio deve transitare dal conto corrente:

  • versamenti dei condòmini (rate ordinarie e straordinarie),
  • pagamenti ai fornitori (manutenzioni, assicurazioni, utenze),
  • compensi all’amministratore,
  • anticipazioni o rimborsi.

È vietato gestire fondi in contanti o su conti non intestati al condominio.

 

ACCESSO AL CONTO DA PARTE DEI CONDOMINI

L’art. 1129, comma 7, c.c. stabilisce anche che:

“Ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica e della documentazione giustificativa.”

Questo significa che i condòmini hanno il diritto di:

  • visionare gli estratti conto;
  • chiedere giustificazioni scritte;
  • ottenere copia dei movimenti.

L’accesso va esercitato per il tramite dell’amministratore, il quale non può opporsi arbitrariamente.

 

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Il mancato rispetto dell’obbligo di apertura e utilizzo del conto corrente condominiale comporta:

  • revoca giudiziale dell’amministratore (art. 1129, comma 11, c.c.);
  • responsabilità civile per danni patrimoniali arrecati al condominio;
  • impugnabilità del rendiconto;
  • possibili profili penali, in caso di appropriazione indebita o truffa.

I condòmini possono rivolgersi al tribunale ordinario per chiedere la revoca dell’amministratore e il risarcimento del danno.

 

CONTO UNICO O MULTIPLI PER EDIFICI GESTITI DALLO STESSO AMMINISTRATORE

In caso di amministratori che gestiscono più condomini, è vietata la commistione dei fondi. Ogni condominio deve avere:

  • un conto separato e autonomo,
  • movimentazioni distinte.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’utilizzo promiscuo di fondi condominiali è illecito e giustifica la revoca per giusta causa (Cass. Civ. n. 19210/2020).

 

RENDICONTAZIONE E CONTO CORRENTE

Il conto corrente rappresenta la base documentale del rendiconto annuale previsto dall’art. 1130-bis c.c. Esso deve contenere:

  • registro di contabilità,
  • riepilogo finanziario,
  • nota esplicativa,
  • prova dei movimenti bancari.

Il rendiconto approvato in assemblea deve poter essere ricostruito e verificato attraverso gli estratti conto.

 

CASI PARTICOLARI E DOMANDE FREQUENTI

È POSSIBILE AVERE PIÚ CONTI CORRENTI?

Sì, ad esempio per separare i fondi ordinari da quelli straordinari. Tuttavia, tutti devono essere intestati al condominio.

L’AMMINISTRATORE PUÒ DELEGARE UN COLLABORATORE A GESTIRE IL CONTO?

Solo con poteri espressi e limitatamente a singole operazioni. La responsabilità resta in capo all’amministratore.

COSA SUCCEDE SE L’AMMINISTRATORE UTILIZZA UN CONTO PERSONALE?

L’utilizzo di un conto personale configura:

  • violazione dell’art. 1129 c.c.;
  • motivo di revoca giudiziale;
  • possibile illecito penale.

 

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

  • Cass. Civ. n. 19210/2020: è legittima la revoca dell’amministratore che utilizza un conto unico per più condomini.
  • Cass. Civ. n. 13173/2016: la trasparenza dei movimenti bancari è parte integrante della corretta gestione.
  • Trib. Milano, sent. n. 1286/2019: l’omessa apertura del conto condominiale è grave inadempimento gestionale.

 

VANTAGGI DEL CONTO CORENTE CONDOMINIALE

Vantaggio Descrizione
Tracciabilità Ogni movimento è verificabile e documentabile
Sicurezza I fondi sono protetti da appropriazioni indebite
Controllo I condòmini possono vigilare sulla gestione
Trasparenza Rafforza il rapporto fiduciario tra amministratore e condòmini
Professionalità Migliora la qualità della gestione contabile

 

CONTO CORRENTE CONDOMINIALE

Il conto corrente condominiale non è solo un obbligo giuridico, ma un elemento essenziale per una gestione sana, trasparente e moderna del condominio. La sua corretta istituzione e amministrazione:

  • tutela il patrimonio dei condòmini,
  • riduce il rischio di controversie,
  • favorisce una gestione ordinata e verificabile.

Ogni amministratore dovrebbe considerarlo non come un peso burocratico, ma come uno strumento di buona amministrazione e di valorizzazione della propria professionalità.

 

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Foto Agenzia Liverani