L’assemblea condominiale rappresenta un momento cruciale per la gestione della vita condominiale, dove vengono prese decisioni importanti riguardo alla manutenzione, alle spese comuni e ad altre questioni di interesse generale. Spesso, non tutti i condomini possono partecipare personalmente all’assemblea, motivo per cui la legge italiana prevede la possibilità di delegare un altro condomino a rappresentarli. Ma quante deleghe può avere condomino in assemblea?

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART. 67 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

La materia delle deleghe in assemblea è regolata principalmente dall’articolo 67 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile. Questo articolo stabilisce che, in caso di assenza, ogni condomino ha il diritto di delegare un altro partecipante affinché lo rappresenti in assemblea.
Tuttavia, la normativa pone dei limiti ben precisi per evitare situazioni di squilibrio in cui un solo condomino possa raccogliere troppe deleghe e, di conseguenza, esercitare un’influenza eccessiva sulle decisioni condominiali.

 

LIMITE DELEGHE IN EDIFICI CON PIÙ DI 20 CONDOMINI

Secondo la legge, se l’edificio è composto da più di 20 condomini, un singolo condomino non può rappresentare più di un quinto dei condomini. Questo significa che, se ad esempio ci sono 25 unità immobiliari, un singolo condomino non potrà ricevere più di 5 deleghe. L’obiettivo di questa disposizione è quello di garantire una rappresentanza equa e di evitare che una sola persona possa accumulare troppa influenza durante le votazioni.
In edifici con meno di 20 condomini, invece, non esistono limiti particolari: un condomino può ricevere un numero illimitato di deleghe.

 

ECCEZIONI SUL LIMITE DELEGHE PER I GRANDI CONDOMINI

Un’eccezione rilevante è prevista per i cosiddetti “grandi condomini”, ovvero edifici o complessi con più di 60 unità immobiliari. In questi casi, il condomino che accetta una delega non può rappresentare più di un ventesimo del totale dei partecipanti. Questo limite più stringente è pensato per evitare eccessive concentrazioni di potere nelle assemblee particolarmente numerose, dove una sola persona potrebbe controllare una fetta significativa delle decisioni condominiali.

 

DELEGHE A PERSONE ESTERNE AL CONDOMINIO

Un altro aspetto interessante riguarda la possibilità di conferire deleghe a persone che non risiedono o non possiedono unità immobiliari nel condominio. La legge non vieta questa pratica, permettendo a un condomino di delegare un estraneo al condominio per rappresentarlo in assemblea. Tuttavia, anche in questo caso, restano validi i limiti sul numero di deleghe che una persona può accumulare.

 

COSA ACCADE SE SI SUPERA IL LIMITE DELLE DELEGHE?

Nel caso in cui un condomino raccolga più deleghe rispetto a quanto consentito dalla legge, l’eccesso di deleghe non sarà considerato valido. Le delibere adottate durante l’assemblea potrebbero essere impugnate, aprendo così la strada a contestazioni legali. Pertanto, è fondamentale che il presidente dell’assemblea condominiale verifichi sempre il rispetto di tali limiti per garantire la regolarità delle decisioni prese.

 

COME CONFERIRE LA DELEGA

Il conferimento della delega deve avvenire in forma scritta, specificando chiaramente il nominativo del delegato. Generalmente, la delega viene allegata al verbale dell’assemblea per tenerne traccia. Anche se la legge non prevede un modulo specifico, molti condomini utilizzano modelli predefiniti, che facilitano la compilazione e garantiscono la conformità alle disposizioni legali.

 

QUANTE DELEGHE PUÒ AVERE CONDOMINO IN ASSEMBLEA?

In sintesi, un condomino può ricevere un numero variabile di deleghe, a seconda delle dimensioni del condominio. Se ci sono meno di 20 condomini, non vi è alcun limite al numero di deleghe che un partecipante può raccogliere. Al contrario, negli edifici con più di 20 condomini, il limite è fissato a un quinto dei partecipanti. Nel caso di condomini con più di 60 unità, il limite si abbassa ulteriormente a un ventesimo.
Conoscere e rispettare questi limiti è fondamentale per assicurare la correttezza delle decisioni prese in assemblea e per evitare possibili contenziosi legali.

 

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Foto Agenzia Liverani