Nel panorama immobiliare italiano, il condominio minimo rappresenta una realtà molto diffusa ma spesso poco compresa. Si tratta di quei piccoli edifici, generalmente composti da due o tre unità immobiliari, che pur non avendo tutte le caratteristiche dei grandi condomini, condividono beni comuni e necessitano di una gestione coordinata.

COSA SI INTENDE PER CONDOMINIO MINIMO?

Per condominio minimo si intende una particolare forma di condominio costituito da due fino a otto condòmini, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalla prassi. In realtà, non esiste una definizione normativa esplicita, ma la soglia rilevante è quella degli otto condomini oltre la quale scattano determinati obblighi (come la nomina dell’amministratore e il codice fiscale del condominio). Tuttavia, anche nei piccoli edifici con soli due o tre proprietari si possono configurare situazioni condominiali a tutti gli effetti, con obblighi, diritti e responsabilità condivise.

 

FONDAMENTO NORMATIVO

Il condominio minimo trova il suo fondamento giuridico negli articoli 1117 e seguenti del Codice Civile. In particolare:

  • L’art. 1117 c.c. individua le parti comuni dell’edificio, che si presumono tali salvo prova contraria.
  • L’art. 1118 c.c. disciplina i diritti dei condomini sulle parti comuni.
  • L’art. 1136 c.c. regola le maggioranze necessarie per le delibere assembleari.

Va chiarito che, anche se non sono presenti tutte le strutture formali di un condominio “completo”, il condominio minimo sussiste di fatto quando più soggetti sono comproprietari delle parti comuni di un edificio, pur avendo proprietà esclusive di alcune unità immobiliari.

 

CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL CONDOMINIO MINIMO

NUMERO RIDOTTO DI PROPRIETARI

Il tratto distintivo principale è il numero limitato di condòmini, da 2 fino a un massimo di 8.

ASSENZA OBBLIGATORIA DELL’AMMINISTRATORE

La nomina dell’amministratore è obbligatoria solo con più di otto condomini (art. 1129 c.c.). Tuttavia, nel condominio minimo può essere facoltativa, e spesso utile per garantire una gestione trasparente e ordinata.

NESSUN OBBLIGO DI CODICE FISCALE

Fino a otto condòmini non vi è l’obbligo di dotare il condominio di codice fiscale, a meno che non si debbano aprire rapporti con soggetti terzi (come fornitori o l’Agenzia delle Entrate).

GESTIONE INFORMALE MA SOGGETTA A REGOLE PRECISE

Anche in assenza di un amministratore, i condomini devono comunque rispettare le norme sulla gestione delle parti comuni, sulle delibere assembleari e sulla ripartizione delle spese.

 

DIRITTI E DOVERI NEL CONDOMINIO MINIMO

USO DELLE PARTI COMUNI

Ogni condomino ha diritto di utilizzare le parti comuni (androne, tetto, scale, cortile, impianti) secondo la destinazione d’uso e in modo da non limitarne l’utilizzo agli altri (art. 1102 c.c.).

SPESE DI MANUTENZIONE

Le spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni vanno ripartite in base ai millesimi di proprietà, salvo diverso accordo (art. 1123 c.c.).

DECISIONI E ASSEMBLEA

Le decisioni devono essere prese con un consenso proporzionale alle quote millesimali. Anche nel condominio minimo è bene formalizzare le decisioni tramite verbali, specialmente per interventi straordinari.

 

NOMINA DELL’AMMINISTRATORE NEL CONDOMINIO MINIMO: È NECESSARIA?

Come detto, non è obbligatoria la nomina di un amministratore se i condomini sono otto o meno. Tuttavia, può essere opportuna in presenza di situazioni complesse, come:

  • Gestione di lavori straordinari (es. bonus edilizi)
  • Litigi tra condòmini
  • Esigenze contabili o fiscali
  • Stipula di contratti con fornitori (manutentori, assicurazioni, ecc.)

NOMINA VOLONTARIA

Anche nei condomini minimi, i proprietari possono decidere volontariamente di nominare un amministratore, con una delibera adottata secondo le regole di cui all’art. 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).

 

OBBLIGHI FISCALI E CONTABILI

Nel condominio minimo, gli obblighi fiscali sono limitati, ma esistono alcuni casi in cui diventano rilevanti:

CODICE FISCALE DEL CONDOMINIO

Necessario solo se il condominio deve:

RITENUTE D’ACCONTO E MODELLO 770

Se il condominio effettua pagamenti a professionisti (geometri, artigiani, avvocati), anche un condominio minimo deve trattenere le ritenute fiscali e presentare il modello 770.

 

CONDOMINIO MINIMO E BONUS EDILIZI

L’accesso ai bonus fiscali (Bonus Facciate, Ecobonus, Bonus Ristrutturazione) non è precluso al condominio minimo. Tuttavia, serve:

  • Codice fiscale del condominio
  • Delibera assembleare
  • Eventuale nomina di un amministratore (facoltativa ma consigliata)
  • Gestione delle pratiche tramite professionisti

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in diverse circolari che anche i piccoli condomìni possono accedere ai bonus, purché rispettino i requisiti documentali e procedurali.

 

VANTAGGI E SVANTAGGI DEL CONDOMINIO MINIMO

VANTAGGI

  • Minore burocrazia
  • Maggiore flessibilità nelle decisioni
  • Rapporti diretti tra condòmini

SVANTAGGI

  • Possibili conflitti in assenza di una figura di coordinamento
  • Difficoltà nella gestione fiscale (ritenute, bonus)
  • Problemi di trasparenza e ripartizione spese

 

RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA GESTIONE DEL CONDOMINIO MINIMO

Uno studio di amministrazione condominiale può essere un partner strategico anche per i piccoli condomìni, offrendo:

Sebbene non obbligatoria, l’assistenza professionale può evitare errori costosi, sanzioni e tensioni tra i proprietari.

 

CONDOMINIO MINIMO

Il condominio minimo è una realtà giuridica e gestionale a sé stante, che presenta caratteristiche specifiche e particolari esigenze. Sebbene sembri semplice da gestire, comporta comunque il rispetto di precise regole del codice civile, specialmente per quanto riguarda le parti comuni e le spese. La consulenza di un professionista qualificato può fare la differenza anche in strutture di piccole dimensioni, garantendo una gestione corretta, trasparente e conforme alla normativa vigente.

 

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Foto Agenzia Liverani