L’apertura di una nuova finestra in un edificio condominiale è una delle questioni che più spesso generano dubbi e controversie tra i condomini. Sebbene possa sembrare una semplice modifica alla propria unità immobiliare, in realtà l’intervento coinvolge diversi aspetti legali, architettonici e regolamentari, che vanno analizzati attentamente per evitare contestazioni, sanzioni o addirittura cause legali.

FINESTRA IN CONDOMINIO: PROPRIETÀ PRIVATA O COMUNE?

La prima distinzione fondamentale da fare è quella tra parti comuni e parti private dell’edificio condominiale.

  • Se la parete su cui si intende aprire la finestra è di proprietà esclusiva del singolo condomino (come nel caso di un muro perimetrale interno alla sua unità immobiliare e non visibile dall’esterno), l’intervento può essere considerato una modifica interna e rientrare nel diritto di godimento dell’unità.
  • Se invece la parete è considerata parte comune, come solitamente accade per i muri perimetrali esterni dell’edificio, si applicano i limiti previsti dagli articoli 1102 e 1120 del Codice Civile, oltre che dal regolamento condominiale.

 

COSA DICE LA LEGGE: CODICE CIVILE

ART. 1102 C.C. – USO DELLA COSA COMUNE 

L’articolo 1102 del Codice Civile stabilisce che ogni condomino può servirsi delle parti comuni purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso. Aprire una finestra su un muro comune può quindi essere legittimo solo se non si altera la funzione del muro e non si lede il diritto degli altri condomini.

ART. 1120 C.C. – INNOVAZIONI

Se l’intervento è tale da costituire una modifica sostanziale (ad esempio perché altera l’aspetto estetico della facciata o la struttura del fabbricato), può essere considerato un’innovazione. In questo caso, è necessario il voto favorevole dell’assemblea, con una maggioranza qualificata.

 

REGOLAMENTO CONDOMINIALE: DOCUMENTO DA CONSULTARE SEMPRE

Prima di procedere, è essenziale verificare il regolamento di condominio (sia esso di tipo contrattuale o assembleare). Spesso i regolamenti vietano espressamente:

  • l’apertura di nuove finestre senza previa autorizzazione dell’assemblea;
  • qualsiasi intervento che modifichi il decoro architettonico dell’edificio;
  • le opere che comportano affacci o vedute su proprietà altrui.

Un regolamento di tipo contrattuale (allegato all’atto di compravendita) ha valore vincolante per tutti i condomini e può limitare anche diritti altrimenti riconosciuti dalla legge.

 

DECORO ARCHITETTONICO: CONCETTO DA NON SOTTOVALUTARE

Uno degli ostacoli principali all’apertura di una nuova finestra è il decoro architettonico dell’edificio. La Cassazione lo definisce come “l’estetica complessiva che l’edificio presenta all’osservatore”. Anche una sola finestra aggiunta su una facciata omogenea può essere considerata lesiva del decoro architettonico, soprattutto nei seguenti casi:

  • edifici storici o di pregio;
  • facciate simmetriche;
  • palazzi vincolati dalla Soprintendenza;
  • contesti urbani regolamentati da piani paesaggistici.

 

DISTANZE LEGALI: VEDUTE E LUCI

Aprire una finestra non significa soltanto fare un foro nel muro: implica anche la possibilità di guardare (veduta) o ricevere luce e aria (luce). Il Codice Civile distingue due tipi di aperture:

FINESTRE DI LUCE (ART. 902 C.C.)

  • Possono essere aperte a condizione che siano in alto e con inferriata fissa.
  • Non devono costituire un affaccio diretto sulla proprietà altrui.
  • Non conferiscono il diritto di veduta.

FINESTRE DI VEDUTA (ART. 905 C.C.)

  • Consentono l’affaccio diretto sulla proprietà altrui.
  • Devono rispettare una distanza non inferiore a 1,5 metri dalla linea di confine.

Nel caso dell’apertura di una nuova finestra in condominio, è quindi importante valutare dove si affaccia la finestra e quale tipo di diritto va a incidere.

 

PERMESSI URBANISTICI E AUTORIZZAZIONI COMUNALI

Oltre ai vincoli condominiali e legali, è fondamentale rispettare anche le norme urbanistiche comunali. L’apertura di una finestra può richiedere:

  • CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) per modifiche non strutturali;
  • SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per interventi più invasivi;
  • in alcuni casi, permesso di costruire, se si modificano prospetti o volumi.

Nei centri storici o in edifici sottoposti a vincolo, può anche essere necessario ottenere il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali.

 

SERVE L’AUTORIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE?

Dipende dal contesto e dal tipo di intervento. In linea generale:

  • Se la finestra non altera il decoro, non incide su parti comuni e rispetta tutte le distanze legali, non serve l’autorizzazione dell’assemblea.
  • Tuttavia, se l’intervento modifica la facciata, incide su muri comuni, oppure può creare pregiudizio per altri condomini, è opportuno (e spesso necessario) ottenere il voto dell’assemblea, anche per evitare contenziosi.

 

GIURISPRUDENZA: COSA DICONO I TRIBUNALI?

La Cassazione ha più volte affrontato casi di apertura di finestre in condominio. Ecco alcune sentenze significative:

  • Cass. Civ. n. 14107/2010: l’apertura di una finestra su muro comune è lecita se non pregiudica i diritti degli altri condomini e non altera il decoro.
  • Cass. Civ. n. 8374/2014: è illegittima la finestra che altera sensibilmente l’estetica della facciata.
  • Cass. Civ. n. 16098/2018: la distanza minima per vedute deve essere rispettata anche in ambito condominiale.

La giurisprudenza tende a bilanciare il diritto del singolo al miglior uso della propria proprietà con i limiti imposti dalla convivenza condominiale.

 

COSA RISCHIA CHI APRE UNA FINESTRA SENZA PERMESSI?

Chi apre una nuova finestra senza i dovuti permessi o contro il regolamento condominiale, rischia:

  • Richiesta di ripristino da parte del condominio;
  • Sanzioni amministrative da parte del Comune;
  • Cause civili da parte dei vicini (per violazione delle distanze o vedute abusive);
  • Azioni giudiziarie per lesione del decoro architettonico.

In alcuni casi, il giudice può ordinare la chiusura della finestra e il ripristino dello stato dei luoghi.

 

COME PROCEDERE IN MODO CORRETTO? 

Se stai valutando l’apertura di una finestra nel tuo appartamento in condominio, segui questi passaggi:

  1. Consulta il regolamento condominiale.
  2. Verifica la proprietà del muro (privata o comune).
  3. Contatta un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) per valutare l’intervento.
  4. Richiedi eventuali autorizzazioni comunali.
  5. Se necessario, chiedi l’approvazione dell’assemblea.
  6. Accertati del rispetto delle distanze legali.
  7. Documenta tutto per iscritto (per evitare contestazioni future).

 

SI PUÒ APRIRE UNA NUOVA FINESTRA IN CONDOMINIO?

L’apertura di una nuova finestra in condominio è possibile, ma richiede una valutazione attenta e multidisciplinare. Non è sufficiente considerare solo il proprio diritto di proprietà: bisogna tenere conto del contesto condominiale, dei vincoli urbanistici, delle norme del Codice Civile e delle interpretazioni giurisprudenziali. Un’amministrazione condominiale competente e un supporto tecnico-giuridico adeguato possono fare la differenza tra un intervento ben riuscito e un potenziale contenzioso.

 

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Foto Agenzia Liverani