Il decreto legge 104/2020, emesso il 14 agosto 2020, ha introdotto disposizioni in materia di misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, introducendo molte novità tra cui la possibilità di svolgere l’assemblea condominiale in videoconferenza.

Detto decreto, successivamente, è stato convertito con Legge n. 126/2020, seppur con alcune modifiche rispetto al testo iniziale

L’intervento legislativo ha apportato un’innovazione alla normativa condominiale: infatti, l’art. 63 comma 1 e 1bis lettera a) e b) del predetto decreto dispone quanto segue.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE DELIBERE CONDOMINIALI

L’art. 63, comma 1, stabilisce che, in materia condominiale, la procedura di approvazione delle deliberazioni condominiali, aventi ad oggetto l’approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal decreto legge 34/2020 (art. 119 comma 9bis, d.l. 34/2020), sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

 

MODIFICHE ALL’ ART. 66 DISP. ATT. C.C.

L’art. 66 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile, al primo e al secondo comma, non ha subito alcuna modifica.

Tanto premesso, l’assemblea condominiale, oltre che annualmente in via ordinaria, per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 c.c., potrà essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario, o da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore del condominio. In mancanza dell’amministratore, e decorsi 10 giorni dalla richiesta di assemblea da parte dei condomini, questi  possono provvedere direttamente alla convocazione.

 

  • Avviso di convocazione dell’assemblea condominiale in videoconferenza

    Il comma 3 dell’art. 66 disp. att. c.c., che dispone circa le modalità di avviso di convocazione dell’assemblea, come sopra anticipato, è stato recentemente modificato dall’art. 63 comma 1bis lettera a) del d.l. 104/2020, con cui è stata introdotta la possibilità che la partecipazione all’assemblea condominiale possa avvenire anche in video-conferenza.

    Resta comunque fermo che l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve contenere la specifica indicazione del giorno, che deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, e che deve essere portato a conoscenza per mezzo di posta raccomandata, pec, fax o consegna a mano.

    Nel caso la partecipazione all’assemblea condominiale avvenga tramite collegamento da remoto, è necessario che nell’avviso di convocazione venga specificata la piattaforma elettronica sulla quale si terrà l’assemblea, unitamente alla data e all’ora della stessa.

 

  • Partecipazione all’assemblea condominiale in videoconferenza

    Al fine di poter svolgere l’assemblea condominiale con collegamento da remoto, la legge richiede che vi sia il preventivo consenso unanime dei condomini a che l’assemblea  si svolga con le modalità telematiche. Nel caso in cui l’avviso di convocazione sia omesso, tardivo o incompleto, la deliberazione assembleare resta annullabile ai sensi dell’art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

    Il comma 6 dell’art. 66 delle disp. di att. del Codice Civile, è stato recentemente modificato dall’art. 63 comma 1 bis lettera b) del d.l. 104/2020 come segue: “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. È stabilito altresì che in tale caso, il verbale è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le formalità previste per la convocazione”.

 

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